IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI
Per sapere se un oggetto in metallo prezioso proveniente da un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo o dalla Turchia possa essere posto liberamente in commercio in Italia, sulla base del principio del mutuo riconoscimento, occorre tener conto sia dei principi dettati in materia dalla Corte di Giustizia della U.E., sia da quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, recante “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”.
Quest’ultimo recita:
Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per esseri posti in commercio sul territorio della Repubblica, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dal presente decreto e comprensibile per il consumatore finale.
I requisiti necessari sono:
- l’oggetto deve essere conforme alla legislazione dello Stato di provenienza;
- deve recare un marchio, obbligatorio e registrato nel Paese di provenienza, che identifichi il soggetto responsabile della rispondenza del prodotto ai requisiti di legge;
- rechi l’indicazione del titolo in millesimi.
Non è, invece, necessario che il manufatto sia rispondente ai requisiti tecnici previsti dalla normativa italiana (D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150 e s.m.i.), come indicato anche dal Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 che, al quarto considerando, precisa che gli Stati membri non possono vietare la vendita nel loro territorio di merci che siano legalmente commercializzate in un altro Stato membro, anche qualora tali merci, ivi comprese quelle che non sono il risultato di un processo di fabbricazione, siano state prodotte conformemente a regole tecniche differenti.
Infine, è bene ricordare che, dal 15 dicembre 2023, l’Italia è entrata a far parte della Convenzione sul Controllo e la Marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, di cui fanno parte altri 16 Paesi dell’Unione e 1 dello S.E.E, e che, pertanto, possono essere liberamente commercializzati quei prodotti che rechino il marchio comune di controllo.
Nelle schede dedicate ai singoli Stati, pertanto, dopo aver esaminato le previsioni legislative d’interesse, vengono indicate le condizioni a cui è consentita l’immissione in commercio nel nostro Paese dei loro prodotti orafi, gioiellieri e argentieri.