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Preimballaggi

Si definiscono preimballaggi o preconfezionati tutti i prodotti che sono: 

  • confezionati in assenza dell'acquirente;
  • preparati in modo che la quantità di prodotto in essi contenuta abbia un valore prefissato e costante;
  • preparati in modo che la quantità di prodotto in essi contenuta non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.

Gli imballaggi preconfezionati si distinguono in preimballaggi CEE, ovvero conformi alle direttive dell’Unione Europea, e preimballaggi conformi alle disposizioni normative nazionali. 

Tutti i prodotti preconfezionati devono riportare obbligatoriamente una serie di iscrizioni in etichetta volte a garantire che il contenuto effettivo del prodotto contenuto in essi corrisponda a quello dichiarato dal produttore sulla confezione. 
L’etichetta di un preimballaggio deve contenere le seguenti informazioni scritte, stampate, applicate, fissate o impresse, in modo indelebile e facilmente leggibile:

  • nel caso di preimballaggi CEE
    • il nome o marchio e indirizzo del fabbricante, del confezionatore o dell'importatore;
    • l'indicazione della quantità nominale contenuta nell'imballaggio seguita dall'unità di misura espressa con i simboli del sistema internazionale;
    • il marchio CEE, costituito dalla lettera minuscola "e", avente l'altezza minima di 3 mm.
  • nel caso di preimballaggi nazionali
    • l'indicazione della quantità nominale contenuta nell'imballaggio seguita dall'unità di misura espressa con i simboli del sistema internazionale; 
    • l'indicazione del lotto, cioè l'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo.

La quantità nominale è la media del contenuto di ogni confezione, riferita al lotto a cui essa appartiene.

Il contenuto effettivo è la quantità che è realmente contenuta nella confezione. Esso non deve differire dalla quantità nominale oltre una certa tolleranza stabilita dalle normative.

La quantità nominale deve essere espressa in cifre seguite dall'unità di misura (litri, centilitri e millilitri per le unità di volume e chilogrammi e grammi per le unità di massa).

I prodotti alimentari devono inoltre riportare tutte le informazioni previste dalle norme vigenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

I produttori o importatori di imballaggi preconfezionati devono

  • garantire che il contenuto effettivo medio dei preimballaggi corrisponda a quello dichiarato sulla confezione;
  • sottoporre a costante monitoraggio il sistema di produzione o di controllo;
  • utilizzare strumentazione adeguata;
  • tenere adeguatamente sotto controllo la strumentazione utilizzata, sottoponendola alle verifiche previste per legge.

Compito degli Uffici Metrici delle Camere di commercio è

  • verificare che il sistema di controllo adottato sia adeguato e correttamente applicato;
  • controllare l’etichettatura dei preimballaggi;
  • controllare l’adeguatezza e l’efficienza di tutti gli strumenti di misura utilizzati;
  • eseguire le prove per la verifica del contenuto effettivo dei preimballaggi.

Si definiscono invece prodotti preincartati tutti quei prodotti sfusi che vengono avvolti in un involucro chiuso e sigillato in una vaschetta, per facilitarne la vendita. Tali prodotti non rientrano nella categoria dei preconfezionati, e possono essere confezionati con un valore in peso che differisce da confezione a confezione.