Dal 15 aprile 2020 la numerazione delle carte tachigrafiche italiane è cambiata. Non sono necessarie sostituzione o rinnovo anticipati. Le carte in uso rimangono valide fino a scadenza naturale. Approfondisci
La carta tachigrafica è il dispositivo che consente l’utilizzo dell’unità veicolare (tachigrafo) nelle sue diverse funzioni. Permette, innanzitutto, di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un conducente, un’autorità di controllo, un’officina di manutenzione o un’azienda proprietaria del veicolo. Essa stessa contiene un sistema di conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale.
Esistono quattro diversi tipi di carta, ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare. Le carte sono rilasciate dalle Camere di commercio, individuate dalla normativa nazionale, quali Autorità di rilascio in Italia (D.M. 361 del 31 ottobre 2003).
Le carte italiane sono state oggetto di omologazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ultima versione con decreto dirigenziale del 2022
La più recente normativa dell'Unione (Reg. UE 165/2014 e relativi regolamenti di esecuzione) ha stabilito nuove caratteristiche tecnologiche delle carte per l'interazione con il Tachigrafo intelligente, nuovi termini per il rilascio e ridefinito la validità amministrativa della carta di controllo.
La Carta conducente
La Carta conducente è personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Reg. CE n. 561/2006. E’ di fondo bianco e deve essere inserita dall’autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.
È rilasciata, entro un mese dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di commercio, in cui il richiedente ha la propria residenza.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
- non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente;
- residenza nello stato italiano.
La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni. La sua validità amministrativa è di cinque anni. Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda di rinnovo alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria. In caso di furto, smarrimento o ritiro della carta il conducente deve presentare la richiesta di una carta sostitutiva al massimo entro 7 giorni di calendario ed il tempo massimo in cui il conducente può guidare sprovvisto è di 15 giorni di calendario, mentre in tali casi la Camera di commercio ha un termine di 8 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.
Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di € 37,00. Una maggiorazione di € 3,17 si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale.
La carta dell’Officina
La carta dell'Officina viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo, identifica un‘officina autorizzata dall‘autorità nazionale come competente per l‘attivazione, la calibratura e lo scarico dati.
La carta dell’Officina permette, infatti, di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il funzionamento dell’apparato. È rilasciata dalla Camera di commercio, in cui l’Officina richiedente ha la propria sede entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza.
L’Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azienda produttrice del tachigrafo.
La carta dell’officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno ed è rinnovabile a scadenza, soltanto dietro richiesta dell’Officina alla Camera di commercio ed a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l’autorizzazione e che l’autorizzazione non sia stata revocata.
In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l’Officina ne può chiedere la sostituzione alla Camera di commercio emittente e la carta sostitutiva avrà la medesima scadenza della carta originaria, salvo che la validità residua non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un altro anno. La Camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.
Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di € 37,00. Una maggiorazione di € 3,17 si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale.
La domada di rilascio della carta Officina, in quanto oggetto di iscrizione in un pubblico registro, è sottoposta all'imposta di bollo vigente.
La carta dell’Azienda
La carta dell'Azienda è di fondo giallo, identifica la Società proprietaria dei mezzi, facilita la gestione della flotta veicolare e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’Azienda muniti di tachigrafo digitale.Tali funzioni semplificano le modalità di archiviazione dei dati e agevolano la gestione ed il controllo dei tempi di attività degli autisti. La carta è rilasciata dalla Camera di commercio, ove l’Azienda ha la propria sede legale, dietro presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante.
La carta riporta stampati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa.
Il rilascio avviene entro un mese dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni. Alla scadenza il rinnovo avviene su nuova istanza dell’Azienda da presentare alla Camera di commercio competente. In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta viene sostituita, su richiesta dell’Azienda, e rilasciata entro 8 giorni lavorativi dalla data della domanda.
Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di € 37,00. Una maggiorazione di € 3,17 si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale.
La carta dell’Autorità di controllo
La carta dell'Autorità di controllo è di fondo azzurro, consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l’ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici. Permette, infatti, l’ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l’ispezione dei dati archiviati dall’Impresa nell’ultimo anno. Consente la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati delle attività di controllo (data, ora e tipo di controllo).
La carta è rilasciata dal sistema camerale esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di lavoro e di trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada, su richiesta delle medesime Autorità. La carta riporta l’indicazione e l’indirizzo delle suddette Autorità di controllo, ma rimane anonima. La sua validità amministrativa è di due anni.
Su richiesta delle Amministrazioni interessate, per motivi organizzativi, le istanze e la distribuzione delle carte di controllo avvengono a livello centralizzato attraverso l'Unioncamere, con la sola eccezione delle Polizie municipali che si rivolgono alle locali Camere di commercio.
Il costo della carta di controllo è stabilito a mezzo apposita Convenzione tra il sistema camerale e le Amministrazioni di controllo.