I tachigrafi sono apparecchi di controllo che registrano i tempi di guida e di riposo e le condizioni di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri. I tachigrafi possono essere di tre tipi:
- tachigrafi analogici (anche detti cronotachigrafi);
- tachigrafi digitali;
- tachigrafi intelligenti.
I TACHIGRAFI ANALOGICI
I tachigrafi analogici sono gli apparecchi di vecchia generazione per i quali il Ministero dello Sviluppo economico non rilascia più autorizzazioni per il loro montaggio e riparazione dal 26 maggio 2005, data di entrata in vigore del Decreto 11 marzo 2005. Essi non possono più essere installati sui veicoli di nuova immatricolazione e sono gradualmente in via di sostituzione a vantaggio dei tachigrafi digitali e dei nuovi tachigrafi intelligenti.
La loro installazione e riparazione può essere eseguita esclusivamente da officine autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
I TACHIGRAFI DIGITALI
I tachigrafi digitali nascono dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico. Essi devono equipaggiare i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (portata superiore a 3,5 tonnellate) o passeggeri (numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9).
Il loro funzionamento è connesso con l’utilizzo di un dispositivo esterno da utilizzare nell’unità di bordo (carta tachigrafica) che identifica i diversi soggetti che interagiscono con il tachigrafo: conducente, azienda, organi di controllo e officina. Per ognuno di questi soggetti esiste, infatti, una specifica tipologia di carta.
Il Regolamento CE 561/2006 ha reso obbligatoria la loro installazione per tutti i veicoli commerciali immatricolati dal 1 gennaio 2006.
Secondo quanto previsto all’art. 3 del Regolamento CE 561/2006 e ss.mm.ii. sono esclusi i veicoli:
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
Ulteriori esenzioni sono state disposte a livello nazionale con Decreto 20 giugno 2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riguardano:
- veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale;
- veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
- veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
- veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.
In Italia le competenze relative all’implementazione dei tachigrafi digitali sono state attribuite dal D.M. 361 del 31/10/2003, alle Camere di commercio in qualità di ente competente per:
- il rilascio delle carte tachigrafiche;
- la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
- la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
- l’istruttoria delle domande di autorizzazione per le operazioni di montaggio e riparazione dell’apparecchio di controllo.
I TACHIGRAFI INTELLIGENTI
I tachigrafi intelligenti o 4.0 sono apparecchi di nuova generazioni introdotti dal Regolamento UE 165/2014. Essi sono installati su tutti i veicoli di nuova immatricolazione dal 15 giugno 2019.
Questi apparecchi di ultima generazione sono dotati di connessione GNSS (sistema satellitare globale di navigazione), attraverso cui registra automaticamente la posizione del veicolo e comunica da remoto con i sistemi di gestione flotta e con le Forze dell’Ordine.
Per la predisposizione dei tachigrafi di nuova generazione sono necessarie carte officina con nuove caratteristiche tecniche.
L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali e dei tachigrafi intelligenti possono essere eseguite esclusivamente dai centri tecnici autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Possono essere autorizzati in qualità di Centri Tecnici i seguenti soggetti regolarmente iscritti al Registro delle Imprese:
- fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
- fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali. Questa tipologia di imprese qualora svolga esclusivamente l’attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali deve inoltrare la domanda per il rilascio della relativa autorizzazione direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico e per conoscenza alla Camera di commercio competente. Qualora oltre all’attività di primo montaggio e attivazione intenda svolgere anche i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e la riparazione, deve richiedere l’autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di commercio, soddisfare i requisiti tecnici previsti dall’art. 6 D.M. 10/08/07 e disporre altresì di un sistema di garanzia della qualità certificato da organismi accreditati da Enti membri EA (nel quale sia presente l'attività di taratura e prova di strumenti di misura);
- i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonché le officine concessionarie;
- le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico. Questa tipologia di imprese per svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni deve richiedere l’autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di commercio che predispone l’istruttoria e verifica l’esistenza dei requisiti tecnici previsti (art. 6 D.M. 10/08/07).
L’autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile a condizione che permangano i requisiti previsti.
Unioncamere provvede a formare e rendere pubblico l'elenco dei centri tecnici autorizzati sulla base di comunicazioni inviate dal Ministero; a tal fine i centri tecnici hanno l'obbligo, tramite le Camere di commercio di comunicare al Ministero le variazioni intervenute.
I Centri tecnici sono tenuti alla redazione di un registro conforme a quanto previsto all’art. 10 del D.M. 10/08/07 realizzato anche con procedure informatiche, su cui annotare gli interventi tecnici eseguiti; custodiscono anche un altro registro sul quale vengono annotati gli smarrimenti ed i furti nonché le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.