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Strumenti di misura

Gli strumenti di misura soggetti alla metrologia legale sono tutti quegli strumenti utilizzati per una funzione di misura legale: funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Gli strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale sono disciplinati dal D.M. 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" in vigore dal 18 settembre 2017.

Attraverso il D.M. 21 aprile 2017, n. 93, sono stati abrogati una serie di regolamenti e decreti ministeriali precedenti, semplificando in tal modo il quadro normativo vigente. 
Il D.M. 21 aprile 2017, n. 93 indica come titolare di uno strumento metrico la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura. In altri termini è titolare di uno strumento metrico chi, nello svolgimento della propria attività utilizzi strumenti di misura e li utilizzi per funzioni di misura legali. Il titolare di uno strumento metrico deve utilizzarlo nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
Gli strumenti di misura utilizzati per le funzioni di misura legali sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:

CONTROLLI PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO DELLO STRUMENTO

Prima di essere immessi sul mercato, gli strumenti metrici devono essere sottoposti a una prima verifica finalizzata ad accertare che essi siano conformi alle norme metrologiche pertinenti e siano contrassegnati dai relativi sigilli.

VERIFICA INIZIALE CE/UE

La verifica iniziale CE/UE viene effettuata per gli strumenti oggetto di approvazione secondo le normative comunitarie, Direttiva MID e Direttiva NAWI, prima della loro immissione sul mercato ed è effettuata dai fabbricanti o importatori con sede nell'Unione Europea.

A seguito della valutazione della conformità degli strumenti il fabbricante appone le seguenti marcature:

  • la marcatura CE;
  • la marcatura metrologica supplementare M, seguita dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura e dal numero dell'Organismo Notificato.

VERIFICA PRIMA NAZIONALE

La verifica prima nazionale riguarda gli strumenti che non rientrano tra quelli disciplinati dalle normative di derivazione comunitaria. Tra questi a titolo esemplificativo gli erogatori di metano per autotrazione e i tester per tachigrafi digitali.

La verificazione prima nazionale, viene svolta dagli Uffici Metrici delle Camere di commercio, ma può essere eseguita anche dal fabbricante dello strumento cui sia stata concessa la conformità metrologica. 

VIGILANZA SUGLI STRUMENTI DI MISURA

Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui all’art. 16, c.2 Reg. CE n. 765/2008, le funzioni di Autorità di vigilanza sul mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici di cui all’art. 14 del D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 22. Scopo di questa tipologia di vigilanza è di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti dalla pertinente normativa.

Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale la vigilanza è effettuata dalle Camere di commercio che, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura in servizio ha subito alterazioni e presenta rischi per aspetti inerenti interessi pubblici, effettuano una valutazione sulla conformità dello strumento.
I controlli di cui ai capoversi precedenti sono generalmente svolti presso gli operatori economici nei luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e commercializzazione degli strumenti, ma possono essere svolti anche sugli strumenti in servizio.

Per l’effettuazione delle attività di vigilanza le Camere si avvalgono, per l’effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura).
Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati, nei limiti e secondo le modalità disposte dal D.Lgs. 219/2016 in materia di diritti di segreteria e tariffe.

CONTROLLI SUCCESSIVI ALLA MESSA IN SERVIZIO DELLO STRUMENTO

VERIFICAZIONE PERIODICA

La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo le periodicità definite dal D.M. 93/2017. Tale controllo viene effettuato anche a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli legali, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti.

La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
La verificazione periodica è richiesta dal titolare dello strumento di misura. Questa richiesta deve avvenire almeno 5 giorni prima della scadenza della precedente verificazione periodica o entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dello strumento.

La verificazione periodica è eseguita entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta dagli organismi che sono stati riconosciuti a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia e dopo essere stati accreditati in conformità ad una delle seguenti norme: 

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni; 
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura; 
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi. 

Le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente almeno un Organismo di verificazione periodica e sui seguenti strumenti di misura:

  • tester per tachigrafi digitali;
  • manometri per la misurazione della pressione degli pneumatici (pistole di gonfiaggio).

Se la verificazione periodica ha esito positivo, viene applicato sullo strumento di misura un contrassegno di colore verde che riporta l'anno ed il mese di scadenza della verificazione e il logo dell'Organismo. 
Se la verificazione ha esito negativo, l'Organismo applica un contrassegno di colore rosso, che verrà rimosso all'atto della riparazione o della nuova verificazione.
Ove non abbia già provveduto il fabbricante, l’organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il Titolare, di un libretto metrologico, sul quale devono risultare annotati tutti gli interventi eseguiti sullo strumento medesimo (verificazioni periodiche, riparazioni, esiti dei controlli casuali o a richiesta).

CONTROLLI CASUALI

Gli strumenti di misura in servizio sono soggetti a controlli effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. L’esito del controllo è registrato sul libretto metrologico.

CONTROLLI IN CONTRADDITORIO

Gli strumenti di misura sono soggetti a controlli effettuati dalle Camere di commercio anche nel caso in cui il Titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio. I costi di tali controlli sono a carico del richiedente.